Art. 6.
(Registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza 118).

      1. I DAE, esclusi quelli in possesso di privati cittadini per uso personale, devono

 

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essere registrati presso le centrali operative del sistema di emergenza 118. A tal fine, al momento dell'acquisto, il fornitore o venditore comunica all'azienda sanitaria locale territorialmente competente il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente. L'azienda sanitaria locale comunica tali dati alla centrale operativa del sistema di emergenza 118.